Infiltrazioni dal lastrico solare condominiale: chi paga i danni secondo art. 1126 c.c.

10 gennaio 2026
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Regola pratica della ripartizione 1/3 e 2/3, con indicazioni operative per condomini e amministratori in caso di infiltrazioni.

Infiltrazioni dal lastrico solare condominiale: chi paga i danni secondo art. 1126 c.c.

Le infiltrazioni dal lastrico solare sono una delle cause più frequenti di contenzioso condominiale in Italia. La domanda che tutti si pongono - chi paga? - ha una risposta normativa precisa nell'articolo 1126 del Codice Civile, ma la sua applicazione pratica richiede chiarezza sulla natura del lastrico, sull'uso e sulla causa tecnica del danno.

Cosa dice l'articolo 1126 del Codice Civile

L'art. 1126 c.c. stabilisce la regola di ripartizione delle spese per la riparazione o ricostruzione del lastrico solare quando questo è di uso esclusivo di uno o più condomini (tipicamente il proprietario dell'ultimo piano che vi accede direttamente).

Il testo prevede che:

  • 1/3 della spesa sia a carico del condomino che ha l'uso esclusivo del lastrico
  • 2/3 della spesa siano a carico di tutti i condomini del fabbricato (o della parte di edificio che il lastrico copre), in proporzione al valore delle rispettive proprietà

La logica è che il lastrico solare ha una doppia funzione: serve come superficie calpestabile all'utente esclusivo, ma funge da copertura e protezione per tutti gli appartamenti sottostanti. Questa dualita giustifica la ripartizione asimmetrica.

La regola si applica sia alle spese di manutenzione ordinaria che straordinaria. Per la sola manutenzione ordinaria (pulizia delle caditoie, piccole sigillature, ispezioni), il criterio è analogo ma in molti regolamenti condominiali la manutenzione ordinaria è interamente a carico dell'utente esclusivo.

Quando NON si applica la regola 1/3 - 2/3

La norma ha eccezioni importanti che vanno conosciute prima di aprire qualunque contenzioso.

Il lastrico di proprietà esclusiva non in uso esclusivo condominiale: se il lastrico è interamente di proprietà di un singolo condomino (non parte comune ma proprietà privata), non si applica l'art. 1126 ma la disciplina ordinaria della proprietà individuale. Le spese di manutenzione e riparazione sono interamente a carico del proprietario.

Il regolamento condominiale prevede criteri diversi: i regolamenti contrattuali (approvati da tutti i condomini al rogito) possono derogare alla disciplina codicistica e stabilire criteri diversi di riparto. Va verificato il titolo di acquisto e il regolamento allegato.

Il danno è causato da negligenza dell'utente: la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in caso di danno agli appartamenti sottostanti causato da omessa manutenzione imputabile all'utente esclusivo, la responsabilità risarcitoria può ricadere interamente su quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia). In questi casi, la ripartizione delle spese di ripristino è distinta dalla responsabilità per il danno causato.

Lastrico a uso comune: se il lastrico è accessibile a tutti i condomini (tetto piano o terrazza condominiale senza uso esclusivo), si applica l'art. 1123 c.c. e le spese sono ripartite in proporzione ai millesimi di proprietà.

Il ruolo dell'amministratore è la procedura corretta

Quando si verificano infiltrazioni dal lastrico solare condominiale, l'iter corretto da seguire è:

  1. Segnalazione scritta all'amministratore con descrizione del danno, data di comparsa e fotografie datate. La comunicazione scritta (raccomandata o PEC) è importante per tracciare la cronologia.

  2. Sopralluogo tecnico con perizia: l'amministratore deve incaricare un tecnico (geometra, ingegnere o perito edile) per accertare la causa dell'infiltrazione, il perimetro del danno e la stima dei lavori di ripristino. Senza perizia, qualunque delibera successiva è fragile.

  3. Convocazione assemblea: per autorizzare i lavori e approvare il riparto. La delibera relativa a interventi straordinari richiede la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c. (almeno un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio in prima convocazione, o maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo del valore in seconda convocazione).

  4. Affidamento dei lavori e SAL: il contratto con l'impresa deve riportare capitolato, tempi, costi per voci separate e garanzie. Il direttore lavori verifica il rispetto del capitolato.

  5. Riparto e addebito: dopo l'approvazione, l'amministratore predispone il piano di riparto con la suddivisione 1/3 e 2/3 e notifica i condomini.

Fase Chi agisce Strumento
Segnalazione Condomino danneggiato o utente lastrico Raccomandata/PEC all'amministratore
Perizia tecnica Amministratore (incarica professionista) Relazione tecnica con stima
Autorizzazione lavori Assemblea condominiale Delibera con verbale
Esecuzione Impresa specializzata Contratto con capitolato
Riparto spese Amministratore Piano millesimale con 1/3 - 2/3

Responsabilità per i danni all'appartamento sottostante

La ripartizione delle spese di impermeabilizzazione è una cosa; la responsabilità per i danni materiali causati alle proprietà sottostanti è un'altra, regolata da norme diverse.

Il condomino che ha l'uso esclusivo del lastrico ha l'obbligo di custodia della superficie ai sensi dell'art. 2051 c.c. Se la mancata o tardiva manutenzione ha causato danni all'appartamento sottostante (macchie, crolli di intonaco, danni a impianti o arredi), il condomino utente può essere chiamato a risarcire il danno in via extracontrattuale, indipendentemente dalla ripartizione delle spese di riparazione.

La giurisprudenza della Cassazione (tra cui Cass. Sez. II, n. 21445/2019 e Cass. Sez. III, n. 6691/2020) ha consolidato il principio che la responsabilità da custodia presuppone che il soggetto abbia il controllo effettivo della cosa e la capacità di intervenire. L'utente esclusivo del lastrico ha entrambe.

Per il condomino danneggiato, questo significa che la via giudiziaria più diretta è l'azione risarcitoria contro il condomino utente, distinta dall'eventuale azione contro il condominio per i ritardi o le omissioni dell'amministratore.

Cosa fare immediatamente se hai infiltrazioni dal lastrico

Se sei il condomino dell'appartamento sottostante e stai subendo infiltrazioni attive:

  • Non aspettare: i danni si estendono rapidamente. La muffa su intonaci e strutture è difficile da eliminare e aumenta il costo finale del risarcimento.
  • Documenta tutto con date: fotografie, video, eventuale relazione di un tecnico di fiducia. La prova del danno è il tuo strumento principale.
  • Notifica in forma scritta sia all'utente del lastrico che all'amministratore, indicando la richiesta di urgente sopralluogo tecnico.
  • Conserva le spese sostenute: interventi di emergenza, acquisto di materiali per limitare i danni, perizie private: tutto documentato può essere oggetto di rimborso.
  • Valuta l'urgenza tecnica: in caso di infiltrazioni severe, l'amministratore può autorizzare interventi d'urgenza senza delibera preventiva (art. 1135 c.c., secondo comma), salvo successiva ratifica assembleare.

Come gestire il preventivo per l'impermeabilizzazione del lastrico

Una volta accertata la necessità d'intervento, il condominio deve raccogliere almeno tre preventivi comparabili. I costi indicativi per l'impermeabilizzazione di un lastrico solare condominiale nel 2026 variano tra 25 e 55 euro/mq in funzione del sistema scelto, dello stato del supporto e dell'accessibilità. A questi si aggiungono i costi di preparazione del supporto e, se necessario, di rimozione del manto esistente.

Se hai una situazione di infiltrazioni dal lastrico solare e stai cercando orientamento tecnico o un preventivo, compila il modulo di contatto. Forniamo sopralluogo gratuito e preventivo dettagliato per condomini e amministratori, con documentazione utile per la delibera assembleare.

Fonti istituzionali

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Analisi Rapida (FAQ)

La ripartizione 1/3 e 2/3 vale sempre?
E la regola codicistica di riferimento per il lastrico ad uso esclusivo, salvo diverse previsioni del titolo o specifiche situazioni da valutare.
Serve sempre assemblea?
Per opere condominiali e riparti, la delibera assembleare e normalmente necessaria salvo urgenze.
Chi paga i danni all appartamento sottostante?
Va valutato caso per caso in base a causa, prova tecnica e disciplina civilistica applicabile.

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